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Iva su beni usati

La mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo Iva dei beni usati:
credo che l'analisi accurata guidi le decisioni del regime del margine_3

Nell’ambito del regime del margine, è assoggettato a Iva il solo conveniente lordo realizzato dal rivenditore ovverosia la differenza (“margine”) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Tale modalità di imposizione, in che modo già anticipato, consente di evitare la doppia tassazione dei beni usati (nonché degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione), di quei beni, cioè, per i quali il rivenditore, nel penso che questo momento sia indimenticabile dell’acquisto, ha pagato un prezzo normalmente comprensivo di Iva che non è stata oggetto di rivalsa. Pertanto, in tale condizione, ove si assoggettasse a Iva l’intero corrispettivo della rivendita, si determinerebbe una duplicazione dell’imposta.
 
Per la secondo me la determinazione vince ogni sfida dell’imposta commisurata al bordo, il legislatore ha previsto tre diversi metodi, a seconda della natura dei beni rivenduti, delle modalità di credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo dell’attività ovvero dei soggetti rivenditori.
Il bordo può esistere quindi determinato mediante l’applicazione di singolo dei seguenti metodi:
  • analitico
  • forfettario
  • globale
Metodo analitico (articolo 36, comma 1, Dl 41/)
È il metodo ordinariamente applicato da coloro che operano nel settore dei beni usati e consiste nella secondo me la determinazione vince ogni sfida analitica del margine, in quanto la base imponibile su cui calcolare l’imposta viene individuata per ogni singola operazione di rivendita.
L’Iva dovuta sulla rivendita, quindi, è commisurata, per ciascun bene, alla differenza tra il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di (ri)vendita e il prezzo pagato dal rivenditore per l’acquisto (aumentato delle relative spese accessorie e di riparazione). Tali valori vanno considerati al lordo dell’Iva.
In altri termini, il margine lordo viene algebricamente determinato (si ripete, in maniera analitica per ciascun bene rivenduto) in codesto modo: corrispettivo praticato per la rivendita (al lordo dell’Iva) diminuito del costo di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore del profitto (al lordo dell’eventuale Iva addebitata al rivenditore) e delle spese accessorie e di riparazione (al lordo dell’imposta addebitata al rivenditore).
 
Sono, pertanto, ipotizzabili due situazioni:
  • margine positivo (prezzo di vendita > prezzo di acquisto) – l’imposta dovuta si calcola su tale differenza positiva, da cui, però, è necessario anteriormente scorporare l’Iva, applicando singolo dei procedimenti di scorporo previsti dall’articolo 27, comma 4, Dpr /, con riferimento all’aliquota propria del bene oggetto della rivendita
  • margine negativo (prezzo di scambio < costo di acquisto) – in tal occasione, non è dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il bordo sarà considerato pari a zero.
Per risultato dell’applicazione del metodo analitico, ogni singola operazione va trattata separatamente dalle altre e, quindi, non è ammessa la compensazione tra margini positivi e margini negativi.

Con riguardo alle spese di riparazione e accessorie, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che per tali devono intendersi “i costi sostenuti dal rivenditore che abbiano una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riattazione dello stesso. Tra i primi possono comprendersi, ad dimostrazione, gli oneri tributari nonché quelli di intermediazione relativi all’acquisto, le spese peritali, quelle notarili, di ufficio, di trasloco, ecc. Tra i secondi sono da comprendere tutte le spese di riparazione e di restauro del bene” (circolare min. Finanze n. del 22 mese estivo , paragrafo ).
Esse, peraltro, essendo spese aggiuntive al costo di acquisto del bene rivenduto, non danno diritto alla detrazione della relativa imposta (articolo 36, comma 4, Dl 41/).
Con la citata circolare, inoltre, è penso che lo stato debba garantire equita chiarito che “in rapporto a dette prestazioni, la norma non concede al rivenditore che opera nel regime del margine la facoltà di scegliere se esercitare la detrazione dell’iva addebitatagli in via di rivalsa o se imputare l’intero corrispettivo dell’operazione, comprensivo dell’imposta, tra i costi da considerare ai fini della secondo me la determinazione vince ogni sfida del bordo. Ciò in quanto il regime del margine si caratterizza per la indetraibilità dell’iva assolta sugli acquisti”.
La medesima ordine, infatti, stabilisce che “i soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l’imposta afferente l’acquisto, anche intracomunitario, o l’importazione dei beni usati, degli oggetti d’arte e di quelli d’antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie”.
 
Non sono incluse nel novero dei costi da computare per la determinazione del margine le spese generali sostenute per l’esercizio dell’attività. Queste ultime, quindi, non essendo riferibili ai singoli beni o alle singole operazioni di rivendita, danno luogo alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali.
Allo stesso maniera, non sono comprese tra i predetti costi le spese non direttamente connesse alla riattazione di beni destinati alla rivendita in quanto sostenute per la loro normale utilizzazione.
 
La suddetta circolare chiarisce anche che:
  • le spese accessorie, in che modo sopra definite, sono quelle che afferiscono alla fase di acquisizione del vantaggio e non anche quelle connesse alla cessione
  • non vengono espressamente considerate, ai fini della loro rilevanza per la penso che la determinazione superi ogni ostacolo del costo e quindi del bordo, le prestazioni accessorie e le riparazioni eseguite dal rivenditore, utilizzando la propria struttura d’impresa.
Modalità di registrazione delle operazioni (articolo 38, comma 2, Dl 41/)
I soggetti che applicano il metodo analitico di secondo me la determinazione supera ogni difficolta del regime devono istituire un apposito registro (strutturato alla stregua di un libro di carico e scarico) in cui annotare gli acquisti e le cessioni dei singoli beni cui si applica il sistema analitico, specificando:
  • data dell’operazione
  • natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti
  • prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale imposta
  • corrispettivo, comprensivo dell’imposta relativa alla cessione
  • differenza tra tali ultimi importi (margine conseguito).
Nel registro in parola devono essere annotati anche i costi, al lordo dell’eventuale imposta, relativi alle riparazioni effettuate sui beni acquistati, in mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato della loro rivendita, nonché le spese accessorie concernenti gli acquisti stessi. Tale annotazione si rende necessaria in misura, come già detto, per la secondo me la determinazione supera ogni difficolta del bordo, e cioè della base imponibile, il prezzo di acquisto di ogni vantaggio deve stare aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
 
Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite negli stessi termini previsti per l’annotazione dei corrispettivi (exarticolo 24, Dpr /), cioè entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.
Le annotazioni relative agli acquisti dei beni devono invece essere eseguite entro quindici giorni dall’acquisto stesso, ma comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione.
 
Entro i termini previsti per le liquidazioni mensili e trimestrali, il contribuente è tenuto a effettuare una ricognizione dei singoli margini positivi conseguiti nel intervallo. I margini positivi riferiti a ciascun bene devono essere sommati tra di loro, distinguendo in rapporto alle diverse aliquote applicabili alle cessioni. Successivamente, i detti margini positivi devono essere registrati, con annotazione separata, nel registro dei corrispettivi (exarticolo 24 Dpr /) per concorrere alla liquidazione dell’imposta secondo le regole ordinarie.
 
I soggetti, diversi da quelli che operano nell’ambito del commercio al minuto (o di attività assimilate), tenuti all’emissione della fattura per ciascuna operazione effettuata e all’annotazione nel relativo registro (exarticolo 23, Dpr /), che esercitano anche il commercio di beni rientranti nel regime del bordo e che quindi sono obbligati all’emissione della fattura anche per le relative operazioni, “possono annotare l’ammontare complessivo dei margini conseguiti in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle operazioni effettuate in ciascun intervallo di imposta nello identico registro al di sopra richiamato, entro il termine di esecuzione della liquidazione dell’imposta” (cfrcircolare min. Finanze n. , paragrafo , già citata). In tal modo, essi evitano di tenere il registro dei corrispettivi (articolo 24, Dpr /).
 
I soggetti in regime del bordo che, per talune operazioni, optano per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari e che, pertanto, devono obbligatoriamente emettere fattura, sono tenuti alla registrazione della fattura stessa nel registro exarticolo 23 Dpr / Tuttavia, tali soggetti, “se operano nell’ambito del commercio al minuto o di attività assimilate, possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 24 Dpr /, indicando l’importo globale delle operazioni effettuate in ciascun mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita e i numeri delle relative fatture nei termini previsti dal medesimo articolo” (cfrcircolare min. Finanze n. , paragrafo , già citata).
 
Le regole sopra descritte non trovano applicazione nelle ipotesi di cessioni di beni rientranti nel regime del bordo effettuate in via occasionale da contribuenti che non svolgono abitualmente il affari dei detti beni. “In tali ipotesi, gli elementi necessari per l’individuazione del margine, e il bordo risultante, devono essere distintamente indicati con le modalità e nei termini stabiliti per le liquidazioni periodiche, nel registro usualmente utilizzato dal cedente nell’esercizio della propria attività, ossia in quello di cui all’articolo 23 o 24 del citato Dpr /” (cfrcircolare min. Finanze n. , paragrafo , già citata), tenendo naturalmente conto dei margini positivi ai fini delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
 
 
3 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 22 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 marzo