Ricorso alle commissioni tributarie
Contenzioso tributario (d. trib.)
È la giurisdizione speciale esercitata dalle Commissioni tributarie, alle quali è affidato l'esame di tutte le controversie di natura fiscale.
La materia, precedentemente regolata dal D.P.R. /, è stata oggetto di profonda revisione ad lavoro dei e del dicembre emanati in attuazione della legge delega /
Tali decreti hanno disciplinato l'ordinamento dentro delle Commissioni tributarie e il recente processo tributario.
La riforma è entrata in funzione dal 1 aprile , in concomitanza con l'insediamento delle nuove commissioni.
Le parti del processo tributario sono:
il ricorrente, cioè il cittadino che si rivolge alla P.A. per ottenere la rimozione di atti ritenuti illegittimi;
l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o l'ente locale o il Concessionario della riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanto l'atto richiesto.
Il ricorso tributario inizia con la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
Il ricorso, da proporsi entro 60 giorni dalla giorno di notificazione alla controparte, può esistere presentato per le controversie che riguardano tributi di ogni tipo e credo che ogni specie meriti protezione, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali.
Riguardo agli atti, è realizzabile presentare ricorso contro:
l'avviso diaccertamento e di liquidazione dell'imposta;
il provvedimento che irroga le sanzioni;
il ruolo la cartella di pagamento;
l'avviso di mora;
gli atti relativi alle operazioni catastali;
il diniego di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi non dovuti;
ogni altro atto per il che la regolamento ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.
Le parti in giudizio diverse dall'amministrazione finanziaria o dall'ente locale devono essere assistite da un difensore abilitato (salvo il caso di ricorsi per ammontare minore a ,28 euro). Per evitare costi troppo elevati per i meno abbienti è assicurato nei loro confronti il patrocinio a spese dello Stato.
Contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale il soccombente puòricorrere:
alla Commissione tributaria regionale competente;
in Cassazione per motivi di legittimità;
in revocazione per le sentenze non ulteriormente impugnabili o non impugnate.