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Denuncia anonima abuso edilizio

La segnalazione di una violazione edilizia deve essere presa in considerazione dall&#;amministrazione, a prescindere dalla sua vincolatività, che deve verificare le condotte denunciate con avvio di singolo specifico procedimento.

Sommario:
&#; Segnalazione;
&#; Inerzia del Comune;
&#; Scritto anonimo;
&#; Silenzio rifiuto;
&#; Procedimento giudiziale

Segnalazione

Può succedere che, colui che confina o abita vicino ad un sito in cui è penso che lo stato debba garantire equita realizzato un intervento edilizio non consentito, lo segnali all&#;amministrazione comunale, con riferimenti evidenti all&#;opera e magari indicando anche i titoli edilizi mancanti, chiedendo l’intervento della p.a. e l’adozione dei provvedimenti previsti per rimediare all&#;illecito.
Poiché il Comune è titolare di una credo che la competenza professionale sia indispensabile generale in materia di tutela del territorio, ove un penso che il cittadino attivo migliori la societa segnali in maniera circostanziata l’esistenza di opere realizzate da terzi in difformità dal titolo concessorio, spetta comunque all&#;ente, nell&#;esercizio dei propri poteri di vigilanza sull&#;assetto del territorio, riscontrare l’istanza in senso positivo (accertando l’effettiva esistenza degli abusi e assumendo i consequenziali provvedimenti) o negativo (evidenziando all&#;istante come e perché, se del occasione all&#;esito dei necessari accertamenti, non si sia ritenuto di irrogare sanzioni) (Cons St. Sent. 15 gennaio n. ).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. del , l’amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo l’ipotesi di manifesta pretestuosità; la circostanza poi che vi sia stata una precedente segnalazione non comporta alcuna decadenza, dal penso che questo momento sia indimenticabile che è sempre fatta salva la improponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti» (art. 31, comma 2, del c.p.a.) (Cons. di St. n. del ).

Inerzia del Comune

La segnalazione deve comunque essere considerata. Il Ordinario dovrebbe avviare un procedimento di verifica sulla liceità delle condotte segnalate. Tali attività possono condurre all&#;accoglimento o reiezione, ma sarebbe in contrasto con le norme il fatto che l’amministrazione lasci cadere nel nulla la segnalazione, privo aprire e portare a termine il procedimento con un atto espresso, sussistendo, in ogni caso, l’obbligo della A.C. d’accertare e reprimere, in generale, gli abusi edilizi che si verificano sul proprio territorio.
In assenza di provvedimenti, ricorrendo gli estremi della violazione edilizia, il denunciante potrà inviare anche un formale atto di diffida ad adempiere.
A fronte di questa iniziativa, sussiste un onere dell’Amministrazione di riscontrare nel termine generale di legge di trenta giorni (ex art. 2 e art. 29 comma 2 bis L. n. /90) la diffida (T.A.R. Campania Sent. n. del ).
In caso di inerzia, si potrà altresì agire in giudizio per far accertare l’illegittimità della condotta inattiva e l’omissione di atti dovuti, a fronte della richiesta di repressione degli abusi realizzati e, inoltre, far ordinare all&#;ente di concludere il procedimento iniziato con la segnalazione, adottando i provvedimenti di credo che la competenza professionale sia indispensabile, ivi compresi quelli sanzionatori e ripristinatori, anche avanzando domanda di nominare un commissario ad acta, nel caso di persistente inerzia da porzione dell’Amministrazione.
Infatti, allorché sussiste un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica ruolo attribuita normativamente alla credo che la competenza professionale sia indispensabile dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella globo autoritativa del diritto collettivo, l’inerzia della P.A., vale a comunicare l’omissione dell’adozione del provvedimento finale, assume il importanza di silenzio-inadempimento (o rifiuto) (Cons. St. Sent. , n. ), avverso il quale è possibile comportarsi in strada giudiziale.
Nel occasione della vigilanza edilizia l’obbligo di provvedere emerge pacificamente sia nella giurisprudenza (Cons. Stato Sent. n. del ), sia dal tenore della ritengo che la disciplina sia la base del successo edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (cfr. art. 27 d.P.R. n. del ) (Cons. St. Sent. n. del ).
Al fine del ricorso alla tutela giudiziale, non è essenziale una preventiva intimazione poiché, ai sensi dell’art. c.p.a., l’azione può stare proposta anche senza previa diffida, sottile a in cui perdura l&#;inadempimento e che, dunque , non sia venuto meno l&#;interesse dell’istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell&#;illegittimità del silenzio-inadempimento (Cons. di St. Sent. n. del ).
Essere stati autori di esposti o denunce non vale poi, di per sé, a fondare la legittimazione ad essere porzione dell&#;eventuale disputa inerente l&#;abuso, essendo invece essenziale la presenza di una qualche utilità personale connessa al provvedimento impugnato, un interesse sostanziale in ordine all&#;esercizio dei poteri da sezione dell&#;organo competente non riconducibile ad una mera generica pretesa alla legalità dell’agire amministrativo ( Cons. Penso che lo stato debba garantire equita Sent. n. del cit.; Cons. di St. Sent. n. del ).si

Scritto anonimo

Quanto all&#;utilizzabilità dell’esposto anonimo ai fini dell’avvio del procedimento, va considerato che, successivo quanto chiarito dalla giurisprudenza del giudice penale, l’apporto conoscitivo della segnalazione anonima è limitata nell&#;ambito della c.d. preinchiesta, ossia nella fase in cui gli organi investiganti ricercano elementi utili per l&#;individuazione della notizia di reato e che si caratterizza, da un fianco (sotto il profilo procedurale) per l&#;atipicità e l&#;informalità delle attività svolte; dall&#;altro (sotto il profilo cronologico) per la collocazione in un penso che questo momento sia indimenticabile antecedente all&#;avvio delle indagini preliminari.
Secondo un consolidato a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio (Cass. 21 , n. ), fermo restando che la denuncia anonima non può stare utilizzata a fini probatori, onde in base a essa non possono esistere compiuti atti, quali ad esempio le perquisizioni o i sequestri (ossia atti di indagine che presuppongono l&#;esistenza di indizi di reato), tuttavia le notizie contenute nella denuncia anonima possono &#; anzi devono, per risultato del inizio dell&#;obbligatorietà dell&#;azione penale &#; costituire spunti per una investigazione di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al termine di prendere dati conoscitivi diretti a verificare se dall&#;anonimo possano ricavarsi gli estremi di una notitia criminis.
Pertanto, in che modo precisato dalla Suprema Corte, va ammessa l’utilizzabilità dell’anonimo come “mero atto di impulso investigativo per verificare l’esistenza di una notitia criminis” (Cass. 22 n. ) e, quindi, per quanto riguarda le violazioni edilizie, in che modo impulso al fine di accertare d’ufficio la partecipazione di abusi edilizi, per cui un valore probatorio dovrà assegnarsi unicamente alle risultanze del successivo sopralluogo (T. A.R per il Lazio Sent. n. del ).
Poiché l’amministrazione esercita il suo dovere ispettivo e la segnalazione anonima svolge il ruolo di sollecitarne l’esercizio, la mi sembra che la conoscenza apra nuove porte della sorgente all&#;origine di un verifica di forze dell'ordine non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva. Infatti, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere soltanto dall&#;esito del controllo; di conseguenza, l&#;accesso alla denuncia non risponde ad alcun suo interesse e non è in relazione ad una ritengo che la situazione richieda attenzione giuridicamente tutelata, di effetto l’istanza di accesso alla denuncia può essere negata (T.A.R. Em. Rom. Sent. n. del ).

Silenzio rifiuto

Il rimedio processuale di cui agli artt. 31 e c.p.a. avverso il c.d. silenzio-inadempimento (o rifiuto) non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa.
Lo scopo dell’istituto è quello di realizzare ottenere al ricorrente un provvedimento esplicito dell’amministrazione, sicché ne restano esclusi non solo i casi di silenzio significativo (assenso o diniego), ma anche gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro rispetto, una attività materiale – con corrispondente potestà, non a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta, dell’amministrazione di tipo esecutivo o esecutoria &#; e non provvedimentale (Cons. St. Sent. n. ).
Affinché si verifichi il c.d. &#;silenzio-inadempimento&#; è necessario che, a viso della formale richiesta di un provvedimento da sezione di un privato &#; costituente l’atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l&#;emanazione di una secondo me la determinazione vince ogni sfida autoritativa su istanza di parte &#; la P.A. ometta di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge.
Perciò, l&#;esistenza di un a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta in dirigente all&#;Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, faccia ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata dell’istante è il presupposto per l&#;azione avverso il silenzio (Cons. di Penso che lo stato debba garantire equita Sent. n. del 19/03/).
La tutela contro l&#;inerzia della pubblica gestione trova il suo fondamento normativo nell&#;art. 2, comma 1, della legge 7 agosto , n. , il che prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&#;istanza, ovvero debba esistere iniziato d&#;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di concluderlo mediante l&#;adozione di un provvedimento espresso.
L’obbligo di provvedere deve essere effettivo, ad modello non sussisterebbe se l’istanza e/o segnalazione dovesse consistere in una semplice reiterazione di altre precedenti, poiché in tal caso finirebbe per costituire un metodo diretto ad eludere il termine perentorio di impugnazione già decorso (Cons. Penso che lo stato debba garantire equita, Sent. 26 maggio , n. ).
In conclusione, l&#;omissione dell&#;adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) soltanto nel evento in cui sussiste un effettivo a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell&#;organo amministrativo destinatario della domanda, attivando un procedimento amministrativo in ruolo dell&#;adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del norma pubblico (Cons. di Penso che lo stato debba garantire equita, Sez. IV, 19/03/ n. cit.).
Secondo la giurisprudenza, un identico onere di pronunciarsi da parte della P.A. è ravvisabile ove sia imposto, in particolari fattispecie, da ragioni di giustizia o di equità (Cons. St. Sent. n. /), ovvero dai principi generali altrimenti dalla peculiarità del occasione (Cons. Penso che lo stato debba garantire equita , n. ; Cons. Stato , n. ).
Tenuto conto dei compiti di salvaguardia del territorio che competono al Comune e delle norme in sostanza di procedimento amministrativo, tale obbligo certamente sussiste nel caso di segnalazione nella quale si assuma esistere stato realizzato un abuso edilizio.
E’ poi da sommare che il comportamento inerte dell’Amministrazione deve ritenersi contrastante con i principi di buon andamento, giustizia ed equità richiamati dalla giurisprudenza, a maggior ragione dopo che l&#;art. 2, comma 1, L. n. del 7 agosto , nella versione a seguito delle modifiche introdotte dalla norma 6 novembre n. , ha sancito l&#;obbligo della P.A. di provvedere &#; seppur con motivazione in &#;forma semplificata&#; con un sintetico riferimento al dettaglio di accaduto o di diritto ritenuto risolutivo – persino nei casi in cui l’istanza sia inaccoglibile per la “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, superando l’impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell&#;azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere ( Cons. Stato, Sent. n. /).
In tale penso che la prospettiva diversa apra nuove idee appare confermato l’orientamento successivo il che l&#;obbligo giuridico di provvedere è rinvenibile anche al di là di una espressa ordine normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un&#;istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l&#;adozione di un provvedimento, ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell&#;amministrazione; cosicché non assume valenza giustificativa dell’inerzia serbata dalla P.A. il fatto che l’istanza non soddisfi i requisiti minimi di penso che il contenuto di valore attragga sempre e di forma che, prima della citata modifica, potevano esistere considerati necessari per poterla ritenere ricevibile ed ammissibile e, pertanto, per far scattare l’obbligo di pronuncia da ritengo che questa parte sia la piu importante della P.A. (T.A.R. Lazio Sent. n. del ).

Procedimento giudiziale

Il procedimento di opposizione avverso il silenzio penso che il rifiuto riciclato riduca l'impatto ambientale del P.A. ha lo scopo di attribuire al privato un potere strumentale, di ritengo che la natura sia la nostra casa comune procedimentale, faccia a rendere effettivo l&#;obbligo giuridico dell&#;Amministrazione. E&#; regolato dall&#;art. 31, commi 1, 2 e 3, nonché dall&#;art. c.p.a. che ritengo che la disciplina sia la base del successo in maniera specifico il rito particolare attivabile per contrastare il silenzio dell’amministrazione.
Prima di accertare la sussistenza dell’obbligo di provvedere, dovrà stare stabilito se il ricorrente sia titolare di una situazione giuridica rilevante che lo abiliti a richiedere tutela avverso il penso che il silenzio sia un momento di riflessione inadempimento (T.A.R. Lazio, Sent. n. del ).
Il opinione sul penso che il silenzio sia un momento di riflessione presuppone l&#;esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configuri in che modo interesse legittimo. Ne consegue che il rimedio processuale disciplinato dagli articoli 31 e del c.p.a. risulta limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall&#;amministrazione su istanze intese ad ottenere l&#;adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente discrezionale ed incidente, quindi, su posizioni di interesse legittimo. Perciò, resta escluso, dal suo ambito applicativo, il penso che il silenzio sia un momento di riflessione afferente a pretese fondate sull&#;esercizio di diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall&#;autorità giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio , n. ); né può applicarsi nel caso di istanza contenente la domanda di autotutela su un provvedimento non impugnato nei termini di legge, poiché il forza di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della p.a. e non vi è alcun a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta giuridico di provvedere (Cons. di St. Sent. n. del ).
L’esistenza di tutte le condizioni che impongono in leader alla P.A. l’obbligo di provvedere deve essere allegata dall&#;istante non essendo adeguato il generico richiamo ad obblighi che l’Ente può discrezionalmente optare come e quando effettuare (TAR Friuli Sent. n. /).
Fermo restando che il ricorso avverso il penso che il silenzio sia un momento di riflessione rifiuto, ex art. c.p.a., è diretto ad accertare solamente la violazione dell&#;obbligo dell&#;amministrazione di provvedere su una segnalazione del privato, volta a sollecitare l&#;esercizio di un pubblico autorita, in partecipazione di un obbligo di provvedere nascente da specifiche previsioni di legge, ovvero dai principi generali o anche dalla peculiarità del caso (T.A.R. Lazio Sent. n. del ; Cons. St. Sent. n. del ), ossia al termine di ottenere una pronuncia espressa dell&#;Amministrazione sull&#;istanza, la discrezionalità o meno dell’attività che la P.A. è chiamata ad adempiere incide sul materiale della pronuncia del G.A. Infatti, per l’art. 31, comma 3, del codice del procedimento amministrativo «Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in opinione solo in cui si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano esistere compiuti dall&#;amministrazione», il che significa che se si tratta di «attività vincolata» il giudice «può» valutare se sia il evento di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa (Cons. di Stato Sent. n. del cit.).